Trattato›Parte III
Art. 10
PROMOZIONE, TUTELA E DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI
In vigore dal 5 dic 1997
PROMOZIONE, TUTELA E DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI
1. Ciascuna Parte contraente, in conformità al disposto del presente Trattato, incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Queste condizioni comprendono l'impegno ad accordare in ogni occasione agli investimenti di investitori di altre Parti contraenti un trattamento giusto ed equo. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi.
In nessun caso tali investimenti sono sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello prescritto dal diritto internazionale, compresi gli obblighi pattizi. Ciascuna Parte contraente adempie eventuali obblighi assunti riguardo ad un investitore o un investimento effettuato da un investitore di una qualsiasi altra Parte contraente.
2. Ciascuna Parte contraente si adopera per concedere agli investitori di altre Parti contraenti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti nella propria area, il trattamento descritto al paragrafo 3.
3. Ai fini del presente articolo, si intende per "trattamento", il trattamento concesso da una Parte contraente che non è meno favorevole di quello più favorevole previsto per i propri investitori o per gli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o qualsiasi Stato terzo.
4. Un trattato aggiuntivo obbliga, fatte salve le condizioni ivi stabilite, ciascuna Parte contraente a concedere agli investitori di altre parti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3. Detto trattato aggiuntivo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito. I negoziati per il trattato aggiuntivo, sono avviati non più tardi del 1 gennaio 1995, al fine di concludere il medesimo entro il 1 gennaio 1998.
5. Ciascuna Parte contraente, relativamente alla realizzazione di investimenti nella sua area si adopera per:
a) limitare al minimo le eccezioni al trattamento descritto al paragrafo 3;
b) sopprimere progressivamente le restrizioni in atto pregiudizievoli agli investitori di altre Parti contraenti.
6. a) Una Parte contraente, relativamente alla realizzazione di investimenti nella sua area, può in qualsiasi momento dichiarare volontariamente alla Conferenza della Carta, tramite il Segretariato, la sua intenzione di non introdurre nuove eccezioni al trattamento descritto al paragrafo 3.
b) Una Parte contraente inoltre può, in qualsiasi momento, impegnarsi volontariamente a concedere agli investitori di altre Parti contraenti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti in alcune o tutte le attività economiche del settore dell'energia nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3.
Detti impegni sono notificati al Segretariato ed elencati nell'allegato VC e sono vincolanti ai sensi del presente Trattato.
7. Ciascuna Parte contraente concede agli investimenti effettuati nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e alle loro attività connesse, compresi la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione, un trattamento non meno favorevole di quello migliore concesso agli investimenti e alle relative attività di gestione, mantenimento, uso, godimento o alienazione dei propri investitori ovvero degli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo.
8. Le modalità di applicazione del paragrafo 7, con riferimento ai programmi nell'ambito dei quali una Parte contraente fornisce sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria oppure stipula contratti di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo dell'energia, sono disciplinati dal trattato aggiuntivo di cui al paragrafo 4.
Ciascuna Parte contraente informa tramite il Segretariato la Conferenza della Carta in merito alle modalità applicate ai programmi di cui al presente paragrafo.
9. Ciascuno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che firma il presente Trattato o vi aderisce, presenta al Segretariato il giorno della firma o del deposito della propria dichiarazione di adesione, una relazione di riepilogo di tutte le leggi, regolamenti o altre misure attinenti a: a) le eccezioni al paragrafo 2; o
b) i programmi di cui al paragrafo 8.
Una Parte contraente mantiene aggiornata la sua relazione e comunica tempestivamente al Segretariato le modifiche. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente le relazioni.
Con riferimento alla lettera a), la relazione può specificare le parti del settore dell'energia in cui una Parte contraente concede egli investitori di altre Parti contraenti il trattamento descritto al paragrafo 3.
Con riferimento alla lettera b), la Conferenza della Carta nel suo riesame può tener conto degli effetti di questi programmi per la concorrenza e gli investimenti.
10. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, il trattamento descritto ai paragrafi 3 e 7 non si applica alla tutela della proprietà intellettuale; il trattamento è invece specificato nelle corrispondenti disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parte le rispettive Parti contraenti, applicabili in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
11. Ai fini dell', l'applicazione ad opera di una Parte contraente di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, quali descritte all', paragrafi 1 e 2, ad un investimento di un investitore di un'altra Parte contraente in atto al momento di detta aoplicazione, è considerata, in conformità all', paragrafi 3 e 4, una violazione di un obbligo di detta Parte contraente ai sensi della presente Parte.
12. Ciascuna Parte contraente garantisce che la sua legge nazionale preveda mezzi effettivi per far valere e mettere ad esecuzione i diritti in materia di investimenti, accordi di investimento e autorizzazioni di investimento.
Storico versioni
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