Art. 3 · MERCATI INTERNAZIONALI
TrattatoParte II

Art. 3

3 / 72

MERCATI INTERNAZIONALI

In vigore dal 5 dic 1997
MERCATI INTERNAZIONALI Le Parti contraenti si adoperano per promuovere l'accesso ai mercati internazionali in termini commerciali e, in generale, per sviluppare un mercato aperto e competitivo per i materiali e prodotti energetici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-t-3