Trattato›Parte I
Art. 2
FINALITÀ DEL TRATTATO
In vigore dal 5 dic 1997
FINALITÀ DEL TRATTATO
Il presente Trattato istituisce un quadro giuridico al fine di promuovere una cooperazione a lungo termine nel settore dell'energia, basata su complementarità e vantaggi reciproci, in conformità degli obiettivi e principi della Carta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-t-2