Art. 2 · FINALITÀ DEL TRATTATO
TrattatoParte I

Art. 2

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FINALITÀ DEL TRATTATO

In vigore dal 5 dic 1997
FINALITÀ DEL TRATTATO Il presente Trattato istituisce un quadro giuridico al fine di promuovere una cooperazione a lungo termine nel settore dell'energia, basata su complementarità e vantaggi reciproci, in conformità degli obiettivi e principi della Carta.
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