ProtocolloParte I

Art. 2

DEFINIZIONI

In vigore dal 5 dic 1997
DEFINIZIONI Si applicano nel presente protocollo, le seguenti definizioni: 1. "Carta": la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata all'Aia il 17 dicembre 1991; la firma del documento conclusivo è considerata firma della Carta. 2. "Parte contraente": uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accettato di essere vincolati dal presente protocollo e per cui il protocollo è in vigore; 3. "Organizzazione regionale di integrazione economica": un'organizzazione costituita da Stati cui essi hanno trasferito competenze su determinate materie, alcune delle quali disciplinate dal presente protocollo, compresa la facoltà di adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a tali materie; 4. "Ciclo dell'energia": l'intera catena energetica, comprendente le attività connesse alla prospezione, esplorazione, produzione, conversione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione e consumo delle diverse forme di energia, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti, nonché lo smantellamento, la cessazione o chiusura di queste attività, riducendo al minimo l'impatto negativo per l'ambiente. 5. "Rapporto costo-efficacia": il raggiungimento di un determinato obiettivo ai minimi costi o il raggiungimento ad un costo determinato del massimo beneficio. 6. "Miglioramento dell'efficienza energetica": azioni intese a mantenere la stessa unità di produzione (di un bene o di un servizio) senza ridurne la qualità o le prestazioni e riducendo la quantità di energia di alimentazione necessaria. 7. "Impatto ambientale": qualsiasi effetto sull'ambiente, provocato da una determinata attività, compresi la salute e la sicurezza degli esseri umani, flora, fauna, suolo, aria, acqua, clima, paesaggio e monumenti storici o altre strutture fisiche, ovvero l'interazione fra tali fattori; sono anche compresi gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche legate ad alterazioni di questi fattori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-p-2

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