ProtocolloParte II

Art. 7

PROMOZIONE DI TECNOLOGIE DI EFFICIENZA ENERGETICA

In vigore dal 5 dic 1997
PROMOZIONE DI TECNOLOGIE DI EFFICIENZA ENERGETICA 1. In conformità con il disposto del Trattato sulla Carta dell'energia, le Parti contraenti incoraggiano gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di tecnologie di efficienza energetica rispettose dell'ambiente, di servizi connessi con l'energia e di prassi di gestione. 2. Le Parti contraenti promuovono l'uso di queste tecnologie, servizi e prassi di gestione in tutto il ciclo dell'energia.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-p-7

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