Protocollo›Parte II
Art. 7
PROMOZIONE DI TECNOLOGIE DI EFFICIENZA ENERGETICA
In vigore dal 5 dic 1997
PROMOZIONE DI TECNOLOGIE DI EFFICIENZA ENERGETICA
1. In conformità con il disposto del Trattato sulla Carta dell'energia, le Parti contraenti incoraggiano gli scambi commerciali e la cooperazione in materia di tecnologie di efficienza energetica rispettose dell'ambiente, di servizi connessi con l'energia e di prassi di gestione.
2. Le Parti contraenti promuovono l'uso di queste tecnologie, servizi e prassi di gestione in tutto il ciclo dell'energia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-p-7