Protocollo›Parte II
Art. 8
PROGRAMMI NAZIONALI
In vigore dal 5 dic 1997
PROGRAMMI NAZIONALI
1. Per realizzare gli obiettivi politici formulati ai sensi dell', ciascuna Parte contraente elabora, attua ed aggiorna periodicamente i programmi di efficienza energetica più adatti alla propria situazione.
2. Questi programmi possono comprendere attività quali:
a) elaborazione di scenari a lungo termine della domanda e dell'offerta di energia per orientare il processo decisionale;
b) valutazione dell'impatto delle azioni intraprese sull'energia, l'ambiente e l'economia;
c) definizione di standards intesi a migliorare l'efficienza delle apparecchiature che utilizzano energia e interventi per armonizzarle a livello internazionale al fine di evitare distorsioni commerciali;
d) sviluppo e incoraggiamento dell'iniziativa privata e della cooperazione industriale, comprese joint ventures;
e) promozione dell'utilizzo delle tecnologie più efficienti sotto il profilo energetico, economicamente vitali e compatibili con l'ambiente;
f) incoraggiamento di approcci innovativi per gli investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, quali il finanziamento di terzi e il cofinanziamento;
g) sviluppo di opportuni equilibri e basi di dati energetici, comprendenti ad esempio dati sufficientemente particolareggiati sulla domanda di energia e sulle tecnologie atte a migliorare l'efficienza energetica;
h) incoraggiamento alla creazione di servizi di assistenza e consulenza gestiti dall'industria pubblica o privata o da fornitori di servizi pubblici per fornire informazioni sui programmi e sulle tecnologie di efficienza energetica e assistere i consumatori e le imprese;
i) sostegno e promozione della cogenerazione e di misure volte ad aumentare l'efficienza della produzione di teleriscaldamento e di sistemi di distribuzione agli edifici e all'industria;
j) istituzione a livelli appropriati di organismi specializzati nell'efficienza energetica, dotati di mezzi e personale sufficienti per elaborare e attuare le politiche.
3. Nell'attuazione dei loro programmi di efficienza energetica, le Parti contraenti garantiscono che siano disponibili adeguate infrastrutture istituzionali e giuridiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-p-8