Protocollo›Parte III
Art. 9
SETTORI DI COOPERAZIONE
In vigore dal 5 dic 1997
SETTORI DI COOPERAZIONE
La cooperazione tra le Parti contraenti può assumere qualsiasi forma opportuna. I settori che si prestano alla cooperazione sono elencati in allegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-p-9