Protocollo›Parte I
Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO
In vigore dal 5 dic 1997
PROTOCOLLO DELLA CARTA DELL'ENERGIA
SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E SUGLI ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI
PREAMBOLO
LA PARTI CONTRAENTI del presente protocollo,
vista la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata a L'Aia il 17 dicembre 1991; in particolare le dichiarazioni in essa contenute secondo cui la cooperazione è necessaria nel settore dell'efficienza energetica e della relativa tutela dell'ambiente;
visto anche il trattato sulla Carta dell'energia, aperto alla firma dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995;
edotte sui lavori svolti dalle organizzazioni e dai consessi internazionali nel settore dell'efficienza energetica e degli aspetti ambientali del ciclo dell'energia;
consapevoli dei miglioramenti a livello di sicurezza dell'approvvigionamento e dei considerevoli utili economici e ambientali derivanti all'applicazione di misure di efficienza energetica secondo un favorevole rapporto costo/efficacia; consapevoli altresì dell'importanza di queste misure per la ristrutturazione delle economie e il miglioramento del tenore di vita;
riconoscendo che i progressi sull'efficienza energetica riducono gli effetti negativi del ciclo dell'energia sull'ambiente, compreso il surriscaldamento del pianeta e l'acidificazione;
convinte che i prezzi dell'energia debbano riflettere per quanto possibile un mercato concorrenziale, assicurando una formazione dei prezzi orientata al mercato, compresa una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali e riconoscendo che questa formazione dei prezzi è essenziale per migliorare l'efficienza energetica e, di riflesso, la tutela ambientale;
apprezzando il ruolo essenziale del settore privato, comprese le piccole e medie imprese, nel promuovere e attuare misure di efficienza energetica e desiderosi di garantire un quadro istituzionale favorevole ad investimenti economicamente vitali nel campo dell'efficienza energetica;
riconoscendo che lè forme commerciali di cooperazione possono dover essere completate da una cooperazione intergovernativa, in particolare per quanto riguarda la formulazione e l'analisi della politica energetica come pure in altri campi essenziali per migliorare l'efficienza energetica ma che non si prestano ad un finanziamento privato;
desiderose di intraprendere un'azione di cooperazione e coordinata nel settore dell'efficienza energetica e della relativa tutela ambientale e di adottare un protocollo che fornisca un quadro per utilizzare l'energia nel modo più economico ed efficiente possibile,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO
1. Il presente protocollo definisce i principi politici per la promozione dell'efficienza energetica, considerata un'importante fonte di energia, e a ridurre in conseguenza gli impatti negativi per l'ambiente dei sistemi energetici. Esso fornisce inoltre orientamenti sullo sviluppo di programmi di efficienza energetica, indica i campi di cooperazione e fornisce un quadro per lo sviluppo di un'azione in cooperazione e coordinata. Detta azione può comprendere la prospezione, l'esplorazione, la produzione, la conversione, l'immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e il consumo di energia e può riferirsi a qualsiasi settore economico.
2. Gli obiettivi del presente protocollo sono:
a) la promozione di politiche di efficienza energetica compatibili con lo sviluppo sostenibile;
b) la creazione di condizioni quadro che inducano i produttori ed i consumatori ad utilizzare l'energia per quanto possibile in maniera economica, efficiente e rispettosa dell'ambiente, in particolare mediante l'organizzazione di mercati dell'energia efficienti e una maggiore considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali; e
c) l'incoraggiamento della cooperazione nel settore dell'efficienza energetica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-p-1