TrattatoParte VIII

Art. 47

RECESSO

In vigore dal 5 dic 1997
RECESSO 1. In qualsiasi momento, dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato per una Parte contraente, quest'ultima può recedere dal Trattato mediante notifica scritta al depositario. 2. Il recesso prende effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario, ovvero alla data successiva, eventualmente specificata nella notifica di recesso. 3. Le disposizioni del presente Trattato continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati nell'area di una Parte contraente da investitori di altre Parti contraenti o nell'area di altre Parti contraenti da investitori di detta Parte contraente, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui il recesso dal Trattato prende effetto. 4. Tutti i protocolli di cui una Parte contraente è parte cessano di essere in vigore per detta Parte alla data effettiva del suo recesso dal presente Trattato.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-t-47

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