Accordo

Art. 22

Modalità di pagamento

In vigore dal 28 ott 1997
Modalità di pagamento 1. I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta stabilizzatrice devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente, oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.
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