Accordo
Art. 22
Modalità di pagamento
In vigore dal 28 ott 1997
Modalità di pagamento
1. I pagamenti in contanti destinati al bilancio amministrativo o al bilancio della scorta stabilizzatrice devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente, oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-22