Accordo

Art. 23

Revisione dei conti

In vigore dal 28 ott 1997
Revisione dei conti 1. Ogni esercizio finanziario, il Consiglio nomina dei revisori dei conti per verificare i libri contabili. 2. Un rendiconto del bilancio amministrativo dopo una revisione indipendente, viene presentato ai membri il prima possibile ma non oltre quattro mesi dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. Un rendiconto del bilancio della scorta stabilizzatrice dopo una revisione indipendente viene presentato ai membri non prima di 60 giorni, ma non oltre quattro mesi dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. I rendiconti verificati del bilancio amministrativo e del bilancio della scorta stabilizzatrice sono sottoposti, nelle forme appropriate, all'approvazione del Consiglio nella sessione regolare successiva. In seguito viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio revisionati.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-23

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