Accordo
Art. 18
Istituzione di comitati
In vigore dal 28 ott 1997
Istituzione di comitati
1. Continuano ad esistere i seguenti comitati istituiti dall'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979:
a) comitato di gestione;
b) comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice;
c) comitato per le statistiche;
d) comitato per le altre disposizioni.
Il Consiglio può anche istituire altri comitati mediante voto speciale.
2. Ogni comitato è responsabile di fronte al Consiglio. Il Consiglio, con voto speciale, determina la composizione ed i compiti di ogni comitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-18