Accordo

Art. 18

Istituzione di comitati

In vigore dal 28 ott 1997
Istituzione di comitati 1. Continuano ad esistere i seguenti comitati istituiti dall'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979: a) comitato di gestione; b) comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice; c) comitato per le statistiche; d) comitato per le altre disposizioni. Il Consiglio può anche istituire altri comitati mediante voto speciale. 2. Ogni comitato è responsabile di fronte al Consiglio. Il Consiglio, con voto speciale, determina la composizione ed i compiti di ogni comitato.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-18

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