Accordo

Art. 19

Commissione di esperti

In vigore dal 28 ott 1997
Commissione di esperti 1. Il Consiglio può nominare una commissione di esperti scelti nel settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori. 2. Se questa commissione di esperti viene nominata, essa si mette a disposizione del Consiglio e dei comitati per esprimere pareri e fornire assistenza, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'. 3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il regolamento amministrativo della commissione.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-19

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