Accordo
Art. 15
Procedura di voto
In vigore dal 28 ott 1997
Procedura di voto
1. Ciascun membro dispone, per il voto, di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non è autorizzato a frazionarli.
2. Con una notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare il suo diritto di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio.
3. Un membro autorizzato da un altro membro ad utilizzare i voti di cui tale altro membro dispone deve utilizzare detti voti nelle forme autorizzate.
4. Se un membro si astiene, si considera che non ha utilizzato i suoi voti. Un membro presente che non vota è considerato astenuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-15