Accordo

Art. 15

Procedura di voto

In vigore dal 28 ott 1997
Procedura di voto 1. Ciascun membro dispone, per il voto, di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non è autorizzato a frazionarli. 2. Con una notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare il suo diritto di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio. 3. Un membro autorizzato da un altro membro ad utilizzare i voti di cui tale altro membro dispone deve utilizzare detti voti nelle forme autorizzate. 4. Se un membro si astiene, si considera che non ha utilizzato i suoi voti. Un membro presente che non vota è considerato astenuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo