Accordo

Art. 12

Direttore esecutivo, vice direttore esecutivo direttore della scorta stabilizzatrice e altro personale

In vigore dal 28 ott 1997
Direttore esecutivo, vice direttore esecutivo direttore della scorta stabilizzatrice e altro personale 1. Il Consiglio, nomina con voto speciale, un direttore esecutivo, un vice direttore esecutivo ed un direttore della scorta stabilizzatrice. 2. Le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo, del vice direttore esecutivo e del direttore della scorta stabilizzatrice sono stabilite dal Consiglio. 3. Il direttore esecutivo è il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione ed è responsabile di fronte al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, in conformità delle disposizioni del presente Accordo e delle decisioni del Consiglio. 4. Il vice direttore esecutivo è responsabile in qualunque momento di fronte al direttore esecutivo. Egli sostituisce il direttore esecutivo quando quest'ultimo, per qualsiasi motivo, è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, oppure se l'incarico di direttore esecutivo è temporaneamente vacante, nel qual caso è direttamente responsabile di fronte al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento dell'Accordo. Il vice direttore esecutivo si occupa di tutti i problemi relativi all'Accordo. 5. Il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile di fronte al direttore esecutivo ed al Consiglio dell'esecuzione dei compiti che gli incombono ai sensi del presente Accordo, nonché dell'esecuzione di ogni altro compito che il Consiglio potrà affidargli. Il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile della gestione quotidiana della scorta stessa e informa il direttore esecutivo del funzionamento generale della scorta stabilizzatrice, in modo che quest'ultimo possa garantirne l'efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo. 6. Il personale è nominato dal direttore esecutivo secondo le regole stabilite dal Consiglio. Il personale è responsabile di fronte al Direttore esecutivo. 7. Il direttore esecutivo ed il restante personale, compreso il vice direttore esecutivo ed il direttore della scorta stabilizzatrice non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della gomma naturale, o in attività commerciali affini. 8. Nell'esercizio delle loro funzioni, il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed il restante personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun membro nè da alcuna autorità non appartenente al Conslglio o ad un comitato istituito a norma dell'. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali responsabili unicamente di fronte al Consiglio. Tutti i membri debbono rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del vice- direttore esecutivo, del direttore della scorta e degli altri funzionari e non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
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