Accordo

Art. 11

Presidente e Vice-presidente del Consiglio

In vigore dal 28 ott 1997
Presidente e Vice-presidente del Consiglio 1. Il Consiglio elegge ogni anno il presidente ed il vice- presidente. 2. Il presidente ed il vice-presidente vengono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori. La presidenza e la vice- presidenza si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri, a condizione, tuttavia che tale principio non impedisca la loro riconferma, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio. 3. In caso di assenza temporanea il presidente viene sostituito dal vice-presidente. In caso di assenza temporanea concomitante del presidente e del vicepresidente, o di assenza di uno dei due o di ambedue, il Consiglio può eleggere nuovi titolari di queste funzioni tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o i rappresentanti dei membri importatori secondo il caso a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessità. 4. Nè il Presidente, nè alcun altro funzionario dell'Ufficio di Presidenza che presiede una riunione del Consiglio possono votare nella riunione stessa. I diritti di voto del membro che egli rappresenta possono tuttavia essere esercitati conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 3 o dell', paragrafi 2 e 3.
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