Accordo
Art. 17
Decisioni
In vigore dal 28 ott 1997
Decisioni
1. Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
2. Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui all' ed il suo voto viene espresso in una riunione del Consiglio, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, detto membro viene considerato presente e votante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-17