Accordo
Art. 25
Pagamento dei contributi al bilancio preventivo amministrativo
In vigore dal 28 ott 1997
Pagamento dei contributi al bilancio preventivo amministrativo
1. I contributi al primo bilancio amministrativo devono essere pagati ad una data stabilita dal Consiglio nella sua prima sessione.
I contributi ai successivi bilanci amministrativi scadranno al 28 febbraio di ciascun anno finanziario. Il contributo iniziale di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, valutato in conformità del paragrafo 3 dell', per l'anno finanziario in questione, scadrà 60 giorni dopo la data di adesione.
2. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio preventivo amministrativo entro due mesi dalla scadenza in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo chiede al membro stesso di effettuare il pagamento nel più breve tempo possibile. Se un membro non versa il proprio contributo entro due mesi dalla richiesta del direttore esecutivo, vengono sospesi i suoi diritti di voto nell'Organizzazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio. Se, guattro mesi dopo detta richiesta da parte del direttore esecutivo, un membro non ha ancora pagato i propri contributi, tutti i suoi diritti a norma del presente accordo vengono sospesi dal Consiglio, salvo diversa deliberazione di quest'ultimo con voto speciale.
3. Per i contributi versati oltre il termine stabilito, il Consiglio applica una maggiorazione di mora calcolata in base al tasso d'interesse preferenziale del paese ospite a decorrere dalla data alla quale i contributi sono esigibili. Un membro può, su sua domanda, essere dispensato dal Consiglio dal pagamento di tale maggiorazione di mora fino al 31 marzo dello stesso anno finanziario se, in ragione delle sue leggi e dei suoi regolamenti interni, non è in grado di versare il suo contributo al bilancio amministrativo alla data in cui è esigibile, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.
4. Un membro i cui diritti sono stati sospesi in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, conserva l'obbligo in particolare, di versare il suo contributo e di pagare tutti gli altri obblighi finanziari che gli spettano ai sensi del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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