Accordo

Art. 27

Finanziamento della scorta stabilizzatrice

In vigore dal 28 ott 1997
Finanziamento della scorta stabilizzatrice 1. I membri si impegnano a finanziare il costo totale della scorta stabilizzatrice internazionale istituita in virtù dell', a condizione che le quote nel bilancio della scorta stabilizzatrice dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, detenute da quei membri di quello stesso accordo del 1987 che hanno aderito al presente accordo vengano riportate, con il consenso di ciascun membro, al bilancio della scorta stabilizzatrice a norma del presente accordo, conformemente alle procedure fissate a norma delle disposizioni dell', paragrafo 3, dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987. 2. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice normale e della scorta di emergenza viene eguamente suddiviso tra le categorie dei membri esportatori ed importatori. I contributi dei membri al bilancio della scorta vengono calcolati secondo il numero dei voti loro attribuiti in sede di Consiglio, ad eccezione di quanto disposto ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 3. Un membro importatore la cui quota di importazioni nette totali, secondo la tabella istituita dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell', è pari o inferiore allo 0,1% delle importazioni totali nette, contribuisce al bilancio della scorta nei seguenti modi: (a) se la guota di importazioni nette totali di un membro è uguale o inferiore a 0,1% ma superiore a 0,05%, il suo contributo sarà calcolato in base alla sua quota effettiva di importazioni nette totali; (b) se la quota di importazioni nette totali di un membro è uguale o inferiore a 0,05%, il suo contributo viene valutato in base ad una quota di 0,05% delle importazioni nette totali. 4. Nel periodo in cui il presente accordo è in vigore provvisoriamente a norma del paragrafo 2 oppure della lettera b) del paragrafo 4 dell', l'impegno finanziario di ciascun membro esportatore o importatore nei confronti del bilancio della scorta stabilizzatrice non deve superare nel complesso il contributo del membro stesso, calcolato in base al numero di voti corrispondenti alle quote di percentuale, stabilite nelle tabelle redatte dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell', dei totali di 275.000 t che spettano rispettivamente alle categorie dei membri esportatori ed importatori. Quando l'accordo è in vigore a titolo provvisorio, gli obblighi finanziari dei membri devono essere suddivisi 'quamente tra le categorie degli importatori e degli esportatori. Ogni qualvolta l'impegno globale di una categoria sia superiore quello dell'altra, il maggiore dei due importi complessivi deve essere riportato a livello del minore riducendo i corrispondenti voti di ciascun membro proporzionalmente alle quote di voti derivate dalle tabelle stabilite dal Consiglio a norma del paragrafo 4 dell'. In deroga alle disposizioni del presente paragrafo, e del paragrafo 1 dell', il contributo di un membro non puòsuperare il 125% dell'importo del suo contributo totale, calcolato sulla base della quota del commercio mondiale quale risulta dall'allegato 1 o allegato B al presente accordo. 5. I costi totali della scorta stabilizzatrice normale e della scorta stabilizzatrice di emergenza di 550.000 t vengono finanziati con i contributi dei membri pagati in contanti al bilancio della scorta stabilizzatrice. Se del caso, detti contributi possono essere versati da opportune istituzioni dei membri interessati. 6. I costi totali della scorta stabilizzatrice internazionale di 550.000 t vengono pagati mediante prelievi sul conto della scorta stabilizzatrice e includono tutte le spese relative all'acquisto ed alla gestione della scorta stessa. Qualora il costo previsto di cui all'allegato C del presente accordo sia inferiore al costo totale relativo all'acquisto ed alla gestione della scorta, il Consiglio si riunisce e prende le disposizioni necessarie per chiedere i contributi necessari per coprire questi costi secondo le guote percentuali dei voti.
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