Accordo
Art. 61
Entrata in vigore
In vigore dal 28 ott 1997
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore definitivamente il 29 dicembre 1995 o in qualsiasi data successiva se entro quel termine i governi che rappresentano almeno l'80% delle esportazioni nette secondo le disposizioni dell'allegato A del presente Accordo, ed i governi che rappresentano almeno l'80% delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente Accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o hanno assunto integralmente gli impegni finanziari relativi al presente accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 29 dicembre 1995 o comunque entro e non oltre il 1 gennaio 1997, se i governi che rappresentano almeno il 75% delle esportazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato A del presente accordo ed i governi che rappresentano almeno il 75% delle importazioni nette secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente Accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione oppure hanno informato il depositario, in conformità del par. 1 dell', della propria intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio ed assumere nella loro totalità gli impegni finanziari relativi all'Accordo. L'Accordo rimane in vigore provvisoriamente sino ad un massimo di 12 mesi, a meno che non entri in vigare definitivamente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o che il Consiglio non decida altrimenti in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.
3. Se, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il presente Accordo non entra in vigore provvisoriamente alla data del 1 gennaio 1997, il Segretario generale delle Nazioni Unite, nel piu breve termine dopo quella data invita i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi allo scopo di raccomandare eventualmente a tali governi di valutare se prendere o meno i provvedimenti del caso per mettere tra loro in vigore il presente Accordo, integralmente o parzialmente, a titolo provvisorio o definitivo. Se durante guesta riunione non si raggiunge alcuna conclusione, il Segretario generale delle Nazioni Unite, se lo ritiene opportuno, può convocare ulteriori riunioni.
4. Se, entro dodici mesi civili dall'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo a norma del paragrafo 2 del presente articolo, non sono riunite le condizioni per l'entrata in vigore definitiva del presente Accordo a norma del paragrafo 1, non oltre un mese prima dello scadere del summenzionato periodo di dodici mesi, il Consiglio esamina il futuro del presente Accordo e, salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, decide con voto speciale sulle seguenti possibilità:
(a) mettere definitivamente in vigore il presente Accordo tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente;
(b) mantenere l'Accordo provvisoriamente in vigore tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente per un altro anno: oppure
(c) negoziare nuovamente l'accordo.
Se il Consiglio non raggiunge alcuna decisione, il presente Accordo scade alla fine del periodo di dodici mesi. Il Consiglio informa il depositario di ogni decisione a norma del presente paragrafo.
5. Se un governo deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore, per detto governo, alla data del deposito.
6. Il Direttore esecutivo dell'Organizzazione convoca la prima sessione del Consiglio al più presto dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Storico versioni
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