Accordo
Art. 66
Liquidazione dei conti dei membri in caso di recesso o di esclusione, o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento
In vigore dal 28 ott 1997
Liquidazione dei conti dei membri in caso di recesso o di esclusione, o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento
1. In conformità del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo a causa dei seguenti motivi:
(a) non accettazione di un emendamento al presente Accordo in conformità dell';
(b) recesso del presente Accordo in virtù dell',
oppure
(c) esclusione dal presente Accordo in conformità dell'.
2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio amministrativo da un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo.
3. Il Consiglio in conformità dell', rimborsa la sua quota del bilancio della scorta stabilizzatrice ad un membro che cessa di essere parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente Accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della sua quota di eventuali eccedenze.
(a) Il rimborso ad un membro che cessa di essere parte contraente perché non può accettare un emendamento al presente Accordo è effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione.
(b) Il rimborso ad un membro che recede dall'Accordo è effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere parte contraente, a meno che, in seguito a tale recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente Accordo prima del rimborso, a norma del paragrafo 5 dell', ed in questo caso si applicano le disposizioni di cui all' e al paragrafo 6 dell'.
(c) Il rimborso ad un membro che viene escluso è effettuato entro sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere parte contraente dei presente Accordo.
4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere (a), (b), o (c) del paragrafo 3 del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilità del bilancio della scorta stabilizzatrice o procedere ad una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, il rimborso è rinviato fino al momento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice può essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo d'intervento massimo.
Qualora, prima della fine del periodo di un anno stabilito all', il Consiglio informi il membro che recede che il rimborso deve essere differito in conformità del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intento di recedere ed il recesso effettivo, può essere prorogato su richiesta del membro interessato, fino al momento in cui il Consiglio informa detto membro che il rimborso della sua quota può essere effettuato entro sessanta giorni.
5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non potrà peraltro venire imputato, dopo il pagamento del rimborso, alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-66