Accordo
Art. 68
Riserve
In vigore dal 28 ott 1997
Riserve
Nessuna delle disposizioni del presente Accordo può costituire oggetto di riserve.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate.
FATTO a Ginevra, il diciassette di febbraio millenovecento novantacinque, i testi del presente Accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti egualmente fede.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-68