Art. 68 · Riserve
Accordo

Art. 68

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Riserve

In vigore dal 28 ott 1997
Riserve Nessuna delle disposizioni del presente Accordo può costituire oggetto di riserve. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra, il diciassette di febbraio millenovecento novantacinque, i testi del presente Accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti egualmente fede.
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