Accordo
Art. 60
Notifica di applicazione provvisoria
In vigore dal 28 ott 1997
Notifica di applicazione provvisoria
1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, può informare il depositario in qualsiasi momento della propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformità dell', oppure, se è già e in vigore, ad una data determinata.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo può dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria l'intenzione di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative e delle sue leggi e regolamenti. Tuttavia detto governo deve adempiere tutti i suoi obblighi finanziari in base al presente Accordo. La qualità di membro provvisorio riconosciuta al governo che effettua detta notifica, sarà valida solo per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore provvisoria del presente Accordo, a meno che il Consiglio decida altrimenti in conformità del paragrafo 2 dell'.
Storico versioni
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