Accordo

Art. 59

Ratifica, accettazione e approvazione

In vigore dal 28 ott 1997
Ratifica, accettazione e approvazione 1. Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 1 gennaio 1997. Tuttavia il Consiglio può concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data. 3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-59

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