Accordo
Art. 59
Ratifica, accettazione e approvazione
In vigore dal 28 ott 1997
Ratifica, accettazione e approvazione
1. Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformità delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 1 gennaio 1997.
Tuttavia il Consiglio può concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data.
3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-59