Accordo
Art. 30
Gestione della scorta stabilizzatrice
In vigore dal 28 ott 1997
Gestione della scorta stabilizzatrice
1. Se, rispetto alla gamma dei prezzi stabilita all', o successivamente riveduta in conformità degli , il prezzo indicatore di mercato di cui all':
(a) è pari o superiore al prezzo limite di azione massimo, il direttore della scorta stabilizzatrice deve difendere il prezzo limite di azione massimo offrendo in vendita gomma naturale finché il prezzo indicatore di marcato non risulti inferiore al prezzo limite di azione massimo;
(b) supera il prezzo di intervento massimo, il direttore della scorta può vendere gomma naturale, in difesa del prezzo limite di azione massimo;
(c) è pari al prezzo di intervento massimo o minimo, o ad un livello intermedio, il direttore della scorta stabilizzatrice non deve acquistare o vendere gomma naturale tranne che per far fronte alle responsabilita che gli incombono ai sensi dell' per la rotazione della scorta;
(d) è inferiore al prezzo di intervento minimo, il direttore della scorta può acquistare gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione minimo;
(e) è pari o inferiore al prezzo limite di azione minimo, il direttore della scorta stabilizzatrice deve difendere il prezzo limite di azione minimo offrendo di comprare gomma naturale finché il prezzo indicatore di mercato non superi il prezzo limite di azione minimo.
2. Quando le vendite o gli acquisti per la scorta stabilizzatrice raggiungono il livello di 400.000 t, il Consiglio decide, con voto speciale, sull'opportunità di rendere operante la scorta stabilizzatrice di emergenza alle seguenti condizioni:
(a) al prezzo limite di azione minimo o massimo, oppure
(b) ad ogni prezzo compreso tra il prezzo limite di azione minimo ed il prezzo indicativo minimo, oppure tra il prezzo limite di azione massimo ed il prezzo indicativo massimo.
3. Salvo diversa decisione del Consiglio formulata con voto speciale, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta deve usare la "corta stabilizzatrice di emergenza per difendere il prezzo indicativo minimo rendendo operativa la scorta di emergenza quando il prezzo indicatore di mercato raggiunge un livello superiore a 2 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo al prezzo indicativo minimo, nonché per difendere il prezzo indicativo massimo rendendo operativa la scorta stabilizzatrice di emergenza quando il prezzo indicatore di mercato si trova ad un livello inferiore di 2 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo al prezzo indicativo massimo.
4. Deve essere utilizzata la totalità di gomma naturale della scorta stabilizzatrice compresa la scorta stabilizzatrice normale e quella di emergenza per evitare che il prezzo indicatore di mercato scenda ad un livello inferiore al prezzo indicativo minimo o superi il prezzo indicativo massimo.
5. Gli acquisti e le vendite trattate dal direttore della scorta stabilizzatrice devono essere effettuati tramite i mercati commerciali ufficiali, ai prezzi correnti, e tutte le sue transazioni devono vertere sulla gomma naturale, concretamente disponibile per la spedizione al massimo un mese dopo la fine del primo mese di quotazione sul mercato in oggetto, o per la consegna su un mercato di consumo nel mese (o nei mesi) di consegna che corrispondono di regola ai mesi di spedizione su detto mercato. Ai fini del funzionamento efficace della scorta stabilizzatrice, il Consiglio può decidere per consenso di autorizzare il direttore della scorta stabilizzatrice a acquistare contratti a termine, di due mesi al massimo, alla condizione imprescindibile che le consegne siano effettuate alla scadenza.
6. Per facilitare la gestione della scorta stabilizzatrice il Consiglio istituisce filiali ed altri servizi dell'Ufficio del direttore della scorta stabilizzatrice, se necessario, sui mercati ufficiali della gomma e nelle sedi di magazzini riconosciuti.
7. Il direttore della scorta stabilizzatrice prepara un resoconto mensile sulle transazioni e sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta stabilizzatrice. Trenta giorni dopo la fine di ogni mese, la relativa relazione sarà trasmessa ai membri.
8. Le informazioni sulle transazioni relative alla scorta devono comprendere le quantità, i prezzi, i tipi, i livelli ed i mercati di tutte le operazioni, comprese le rotazioni effettuate. I dati sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta, devono includere inoltre i tassi di interesse, i termini e le condizioni relative ai depositi, le valute trattate e le altre informazioni pertinenti sulle voci di cui al paragrafo 2 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-30