Accordo
Art. 4
In vigore dal 16 set 1997
I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti indicate nel successivo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall' del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-4