Accordo
Art. 27
In vigore dal 16 set 1997
1. Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.
2. Ai sensi del presente Accordo l'Autorità competente è:
per la Repubblica di Lettonia:
Latvijas Republikas Satiksmes ministrija;
per la Repubblica Italiana:
il Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-27