Accordo
Art. 29
In vigore dal 16 set 1997
La legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscano entrambe le Parti contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-29