Accordo

Art. 26

In vigore dal 16 set 1997
Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni: 1) avvertimento; 2) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4); 3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione; 4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo