Accordo

Art. 31

In vigore dal 16 set 1997
1. Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica da parte dei due Paesi contraenti ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2. Il presente Accordo sarà valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato automaticamente di anno in anno salvo denuncia fatta per iscritto da una delle Parti contraenti prima di tre mesi dalla scadenza. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Riga il 3 aprile 1996 in duplice esemplare in lingua italiana e in lingua lettone entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Lettonia Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-31

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