Art. 1
In vigore dal 16 set 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-rd-1