Accordo

Art. 28

In vigore dal 16 set 1997
1. È istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti contraenti, con i seguenti compiti: 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti contraenti; 2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall' o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale; 3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli e stabilire le modalità di rilascio; 4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo; 5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 6) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-28

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