Accordo

Art. 23

In vigore dal 16 set 1997
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni nè restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-23

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