Accordo
Art. 1
In vigore dal 16 set 1997
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA
SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA
DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
DI VIAGGIATORI E MERCI
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, successivamente denominate le Parti Contraenti, al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Paesi, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:
I vettori di ciascuno Stato contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha la sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-1