Accordo

Art. 2

In vigore dal 16 set 1997
In accordo con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-2

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