Accordo
Art. 3
In vigore dal 16 set 1997
1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.
2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre località stabilite.
3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata - a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-3