Accordo
Art. 9
In vigore dal 16 set 1997
1. Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente , è necessario ottenere l'autorizzazione dalle competenti autorità delle Parti contraenti.
2. L'autorizzazione è attribuita alle imprese sulla base di domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede.
3. La domanda deve indicare la finalità del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi, le date dei viaggi stessi e tutte le altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.
4. L'autorità competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorità competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta.
5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-9