Accordo
Art. 10
In vigore dal 16 set 1997
Agli effetti del presente accordo, è considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalità seguenti:
1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
2) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare:
a) vuoto;
b) oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
c) oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
3) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-10