Accordo
Art. 11
In vigore dal 16 set 1997
1. I servizi previsti alle lettere 1) e 2) del precedente del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.
3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.
4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;301#art-a-11