Trattato

Art. 9

In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i Parlamenti dei due Paesi per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali, della democrazia e della collaborazione in Europa.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-9

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