Trattato
Art. 14
In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti si sforzeranno di ampliare i collegamenti tra i due Paesi nel settore dei trasporti ferroviari, aerei, stradali, marittimi e per conduttura ("pipeline").
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-14