Trattato
Art. 16
In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la loro collaborazione nel settore della protezione dell'ambiente. Esse promuoveranno ogni efficace azione a livello nazionale, regionale ed internazionale volta alla difesa dell'ambiente da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.
Esse rafforzeranno altresì la collaborazione nella lotta contro le calamità naturali, mettendo a frutto l'esperienza accumulata in questo settore.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-16