Trattato
Art. 12
In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della loro cooperazione economica in ogni campo, allargandola anche a settori ed iniziative tecnologicamente più avanzati.
Esse concordano che un tale sviluppo corrisponde alle caratteristiche di complementarietà e di interconnessione tra i loro sistemi economici.
Le Parti Contraenti favoriranno l'intensificazione dei contatti a tutti i livelli nonché lo scambio di quadri e di informazioni. Esse favoriranno altresì lo stabilimento di istituzioni finanziarie e di società miste, impegnandosi a creare tutte le condizioni richieste dalla libertà di investimento nei loro territori.
Le Parti Contraenti coopereranno per favorire l'aumento della partecipazione del capitale italiano nell'economia slovacca e del capitale slovacco nell'economia italiana.
Esse stimoleranno la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi, e in particolare tra quelle piccole e medie.
Ciascuna Parte assicurerà la piena utilizzazione degli interventi finanziari dell'altra Parte per investimenti nel proprio territorio.
Le Parti Contraenti svilupperanno la loro collaborazione nell'ambito delle istituzioni economiche multilaterali e delle organizzazioni finanziarie internazionali. Esse avvieranno in particolare forme di collaborazione nel quadro della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo per la realizzazione di iniziative di interesse comune, a livello bilaterale, multilaterale e regionale, con particolare riferimento ai progetti individuati nell'ambito dell'"Iniziativa europea".
Storico versioni
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