Trattato
Art. 11
In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti approfondiranno la loro collaborazione nel quadro delle organizzazioni internazionali, soprattutto di quelle europee. Nei limiti delle loro possibilità, esse si aiuteranno per sviluppare la collaborazione con le organizzazioni e le istituzioni internazionali, di cui è membro soltanto una delle due Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-11