Trattato

Art. 10

In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione tra gli enti territoriali e amministrativi dei due paesi. Esse promuoveranno altresì i gemellaggi tra le città.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-10

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