Trattato
Art. 10
In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione tra gli enti territoriali e amministrativi dei due paesi.
Esse promuoveranno altresì i gemellaggi tra le città.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-10