Trattato
Art. 8
In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti terranno consultazioni regolari sulle questioni internazionali e sui temi bilaterali di comune interesse.
Gli incontri al più alto livello avranno luogo, se possibile, una volta l'anno; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta l'anno; gli altri membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche.
Consultazioni regolari avranno luogo anche a livello funzionari dei due Ministeri degli Esteri competenti per gli affari politici, economici e culturali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-8