Trattato

Art. 4

In vigore dal 3 lug 1997
Qualora si verificasse una situazione suscettibile, secondo una delle Parti, di costituire una minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale, le due Parti entreranno in contatto per armonizzare, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure necessarie per alleggerire la tensione. Nel caso che una delle Parti ritenesse che i suoi supremi interessi di sicurezza fossero minacciati, essa potrà chiedere all'altra Parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali, al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-4

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