Trattato

Art. 3

In vigore dal 3 lug 1997
Le Parti Contraenti rafforzeranno la loro collaborazione nel settore della sicurezza per accrescere la fiducia reciproca e la stabilità in Europa. Esse auspicano l'avvento nel contenente di un unico sistema di sicurezza. A questo fine sosterranno anche lo stabilimento di istituzioni ed organismi permanenti.
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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191#art-t-3

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